(abrogato dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 219/06 - ndr)
(Decreto Legislativo n°178, 29 maggio 1991)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 1, e 19, si applica la sanzione amministrativa pecunicaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 5, il direttore tecnico soggiace alla sanzione amministrativa da lire duecentomilioni a lire unmilioneduecentomila. La sanzione e' raddoppiata in caso di violazione dell'obbligo di cui alla lettera e) del comma citato.