(Legge n°39, 26 febbraio 1999)
1. Il Ministro della sanità, ferme restando le competenze delle regioni
di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
29 aprile 1998, n. 124, è autorizzato ad individuare, con proprio decreto, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e le procedure di cui all'articolo 2,
comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998,
n. 191, in ordine alle caratteristiche della carta di identità e di altri documenti di
riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico, le specifiche tecniche, le
progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui
all'articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la
progettazione e l'adozione, in via sperimentale, della tessera sanitaria e' autorizzata la
spesa di lire 30.000 milioni, di lire 81.000 milioni e di lire 50.000 milioni,
rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000. Tale fase di sperimentazione deve
comunque concludersi entro il 30 giugno 2000.
(modificato dalla Legge
388/00, articolo 92, comma 10 - ndr)
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.