Legge 526/99 - articolo 27
Articolo 27 - Modificazioni al decreto
legislativo 29 maggio l991, n. 178, come modificato
dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n 44, in materia di specialità
medicinali
(Legge n°526, 21 dicembre
1999)
1. Al decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto
legislativo 18 febbraio 1997, n.44, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- a) all'articolo 2, comma 1, le
parole: «di ciascun medicinale» sono sostituite dalle seguenti: «di
specialità medicinali»;
- b) all'articolo 4, comma 2, è
aggiunta la seguente lettera:
«b-bis) siano iscritti all'albo professionale.»;
- c) all'articolo 24, comma 2, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ipotesi, inoltre, il
Ministero della sanità può sospendere il direttore tecnico dalle sue
funzioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.»;
- d) all'articolo 25, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione in
commercio non si applicano ai medicinali industriali:
a) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;
b) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si
impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla
quale è preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilità; a tale
ipotesi si applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali
dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n.23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.»;
- e) all'articolo 25, comma
5, le
parole da: «Nell'ipotesi disciplinata» fino a: «su ordinazione del
medico;» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle ipotesi disciplinate dal
comma 4 il produttore è tenuto a comunicare subito al Ministero della
sanità le preparazioni effettuate;»;
- f) all'articolo 25, comma
7,
all'alinea, le parole da: «destinati» fino a: «trenta giorni» sono
soppresse;
- g) all'articolo 25, comma
7, alla
lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «purché destinati
ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;».