Decreto Legislativo 254/00 - articolo 4: prestazioni sanitarie

Articolo 4 - Prestazioni sanitarie

(Decreto Legislativo n°254, 28 luglio 2000)

1. All'articolo 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo le parole: "alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro." è aggiunto il seguente periodo: "L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro."


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