(Decreto Legislativo n°254, 28 luglio 2000)
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa.".
2. All'articolo 8, comma 1, la lettera h)
è sostituita dalla seguente:
"h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del
servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli
accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici
forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo
21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente
prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti
dell'attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale
prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando
l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello
specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato;".
3. All'articolo 8, comma 1, lettera i), prima delle parole "al fine di prevenire" è inserita la seguente: "anche".
4. All'articolo 8, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione:
2-ter. Con decreto del Ministro della sanità è istituita, senza oneri a carico dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad assicurare che l'estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dei limiti di età previsti dal comma 1 dell'articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è sospesa fino alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di cui al presente comma.".