1. Al fine di promuovere qualitą ed efficienza nell'utilizzo dei dispositivi medici, si conviene sulla necessitą di uno sviluppo dell'attivitą della Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per lo svolgimento di funzioni consultive sulle problematiche concernenti tali dispositivi medici.