CPR-SRP 26.01.06 - allegato A

Allegato A

(Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvedimento 26 gennaio 2006)

Piano di vigilanza sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali (art. 13, decreto legislativo n. 169/2004).

 

Art. 1.
Piano di vigilanza

1. Si conviene di adottare per l'anno 2005 il piano di vigilanza sui prodotti ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 169/2004.

 

Art. 2.
Finalità del piano di vigilanza sugli integratori alimentari

1. Il piano di vigilanza per l'anno 2005 prevede che l'attività di controllo venga effettuata, con specifiche verifiche ispettive, presso erboristerie, palestre, centri fitness e simili, con annessa vendita di integratori alimentari.

2. Tali controlli hanno lo scopo di verificare, attraverso l'esame dell'etichetta, che gli integratori alimentari con ingredienti vegetali non contengano le piante o gli estratti vegetali non ammessi dal Ministero della salute, evidenziati nell'allegato 1.

 

Art. 3.
Programmazione

1. Le regioni/province autonome si impegnano a fornire alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti apposite indicazioni per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 2 del piano di vigilanza sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali.

2. Le verifiche ispettive e i controlli di cui all'art. 2 devono essere svolti da strutture appositamente designate dalle regioni/province autonome.

3. La programmazione dei controlli e le designazioni di cui al comma 2, vengono comunicate al Ministero della salute, direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti e per conoscenza all'Istituto superiore di sanità.

4. Per gli adempimenti di cui all'art. 2, il numero minimo di strutture da verificare è di 4 per milione di abitanti e comunque non meno di 4 per regione/provincia autonoma.

5. Vanno raccolti i dati relativi al numero di etichette visionate all'interno di ogni struttura nonchè quello dei prodotti contenenti le sostanze di origine vegetale non ammesse di cui all'allegato I.

 

Art. 4.
Elaborazione e trasmissione dei dati

 

1. I dati riepilogativi dell'attività di verifica vanno registrati su apposita scheda conforme al modello di cui all'allegato 2.

2. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al centro nazionale per la qualità degli alimenti e i rischi alimentari dell'Istituto superiore di sanità i dati riepilogativi dell'attività di verifica e controllo di cui all'art. 2, entro il 31 marzo 2006.

3. I risultati complessivi sono elaborati dall'Istituto superiore di sanità e comunicati alla direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute a indagine completata, per l'adozione degli eventuali provvedimenti.