(Decreto del Presidente della Repubblica n. 309, 9 ottobre 1990 - Testo coordinato)
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori
del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale
antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di
attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista
della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
(modificato dall'articolo2,
comma 6-quinquiesdecies, lettera a), del DL 225/10 come convertito dalla legge
10/11 - ndr)
2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è
aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti del
Servizio centrale antidroga.
(modificato dall'articolo2,
comma 6-quinquiesdecies, lettera b), del DL 225/10 come convertito dalla legge
10/11 - ndr)
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale
nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può
costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro
di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi
interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei
predetti uffici nei confronti delle autorità locali.
(modificato dall'articolo2,
comma 6-quinquiesdecies, lettera c), del DL 225/10 come convertito dalla legge
10/11 - ndr)
4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del
Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
tesoro.
(modificato dall'articolo2,
comma 6-quinquiesdecies, lettera d), del DL 225/10 come convertito dalla legge
10/11 - ndr)
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.