(Decreto del Presidente della Repubblica n. 309, 9 ottobre 1990 - Testo coordinato)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivitą svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunitą terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all'efficacia dei programmi medesimi.