DPR 309/90 coordinato - articolo 7: Obbligo di esibizione di documenti

Articolo 7 - Obbligo di esibizione di documenti

(Decreto del Presidente della Repubblica n. 309, 9 ottobre 1990 - Testo coordinato)

1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonchè i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.


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