(Abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 50/11 - ndr)
(Decreto del Presidente della Repubblica n. 309, 9 ottobre 1990 - Testo coordinato)
DEFINIZIONI
È operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate.