Ordinanza MS 08.05.07 - premessa

Premessa

(Ordinanza del Ministero della salute, 8 maggio 2007)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n, 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che le attuali, particolari condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidità impongono di intervenire con tempestività su tutto il territorio nazionale al fine di attivare ulteriori interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie più esposte in particolare, delle persone anziane in condizioni di difficoltà o solitudine;

Considerato che le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano che gli effetti sulla salute delle ondate di calore sono eterogenei per ciascuna popolazione, area geografica e periodo temporale e che l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni individuali alla salute delle persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti che, per età, caratteristiche sanitarie e sociali, sono maggiormente suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore e dalla offerta attiva, ai gruppi a rischio più elevato, delle attività e dei servizi sanitari, sociali e socio assistenziali disponibili sul territorio;

Ravvisata la necessità di disporre, con sufficiente anticipo rispetto al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee informazioni sanitarie e sociali sulle caratteristiche di suscettibilità agli effetti nocivi delle ondate di calore per costruire, aggiornare ed utilizzare anagrafi regionali e locali della "popolazione fragile";

Considerata la necessità di valutare continuamente gli effetti sulla salute delle ondate di calore e l'efficacia degli interventi di prevenzione messi in atto, attraverso l'attivazione d sistemi di sorveglianza epidemiologica, al fine di aggiornare costantemente i programmi di intervento;

Ritenuta la necessità che i servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali si avvalgano della facoltà di acquisire, aggiornare ed utilizzare le anagrafi comunali della popolazione residente per la predetta finalità di pubblica utilità, per la sorveglianza della salute della popolazione e per la identificazione delle persone suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore;

Ritenuto che, ai fini della identificazione delle persone suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore, i servizi sanitari regionali e le loro aziende sanitarie locali debbano utilizzare i dati personali delle anagrafi comunali connettendoli a quelli dei sistemi informativi sanitari attraverso la funzione di correlazione anagrafica reversibile di cui allo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili di cui all'art. 20, 21 del decreto legislativo n. 196/2003.

Considerata la necessità che ciascuna regione identifichi la struttura specificamente autorizzata alla funzione di reversibilità della correlazione anagrafica, definendone modalità e procedure, ai fini della urgente operatività dei piani di prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore;

Rilevato che le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto sono individuate come attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b) del sopraccitato codice in materia di protezione dei dati personali;

Tenuto conto che il Ministero della salute ha elaborato, aggiornato e diffuso apposite linee guida per promuovere la messa a punto di piani locali di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla salute delle ondate di calore;

Considerato che a tal fine si rende indispensabile e urgente effettuare con immediatezza una iniziativa straordinaria e organica allo scopo di conoscere l'esatta entità, quantitativa e qualitativa dei soggetti beneficiari degli interventi medesimi;

Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza per provvedere nei termini indicati;

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