(vedi sentenza Corte Costituzionale del 5-14 novembre 2008 - ndr)
1. Per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale
intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli
interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico,
necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale
attività.
(vedi ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 15.10.07, sentenza
Corte costituzionale 5-14.11.08 - ndr)
2. L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere
completata entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data
del 31 luglio 2007. Limitatamente a tale periodo e agli ambiti in cui
non siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in
deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del
decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continuano ad applicarsi i
provvedimenti già adottati per assicurare l'esercizio dell'attività
libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano procedono
all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad
assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle
categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni
contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema
dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza
sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e
del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
(vedi ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 15.10.07, sentenza
Corte costituzionale 5-14.11.08; modificato dall'articolo
1-bis del DL 154/08, dall'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 194/09, dall'allegato
al DPCM 25.03.11, dall'articolo
10, comma 2, del decreto-legge 216/11 - ndr)
3. La risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1,
comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica anche
alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 per i quali la regione
non abbia conseguito il collaudo entro il termine stabilito dal comma
2, primo periodo.
(vedi ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 15.10.07, sentenza
Corte costituzionale 5-14.11.08 - ndr)
4. Tra le misure di cui al comma 2 può essere prevista, ove ne sia
adeguatamente dimostrata la necessità e nell'ambito delle risorse
disponibili, l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali
e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali
sia in regime di libera professione intramuraria, i quali
corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio
delle attività medesime, tramite l'acquisto, la locazione, la
stipula di convenzioni, previo parere vincolante da parte del
Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso
non sia costituito, di una commissione paritetica di sanitari che
esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, costituita
a livello aziendale. In ogni caso, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto
pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria,
l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne
il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti
modalità:
(vedi ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 10.10.07,
ricorso per
questione di legittimità costituzionale del 15.10.07, sentenza
Corte costituzionale 5-14.11.08 - ndr)
a) affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
b) garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate sotto la responsabilità delle aziende, policlinici e istituti di cui al comma 1. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi della lettera c);
c) determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;
d) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta;
e) prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza;
f) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresa quella esercitata in deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche nel periodo di operatività transitoria delle convenzioni di cui all'alinea, primo periodo, del presente comma, e fermo restando il termine di cui al comma 2, primo periodo, e al comma 10;
g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici.
5. Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda
ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione
diretta ed IRCCS di diritto pubblico predispone un piano aziendale,
concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi
di attività istituzionale e di attività libero-professionale
intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano
adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani, con
riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle
proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle
associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di
direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia
costituito, della commissione paritetica di sanitari di cui al comma
4 del presente articolo. Tali informazioni devono in particolare
riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e
di quella libero-professionale intramuraria, nonchè i criteri che
regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.
(vedi ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 10.10.07,
ricorso per
questione di legittimità costituzionale del 15.10.07, sentenza
Corte costituzionale 5-14.11.08 - ndr)
6. I piani sono presentati alla regione o provincia autonoma
competente, in fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente,
entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano
precedente. La regione o provincia autonoma approva il piano, o
richiede variazioni o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla
presentazione. In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi
sono presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima ed
esaminati dalla regione o provincia autonoma entro i successivi
sessanta giorni. Subito dopo l'approvazione, la regione o provincia
autonoma trasmette il piano al Ministero della salute. Decorsi
sessanta giorni dalla trasmissione, in assenza di osservazioni da
parte del Ministero della salute, i piani si intendono operativi.
(vedi ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 10.10.07,
ricorso per
questione di legittimità costituzionale del 15.10.07, sentenza
Corte costituzionale 5-14.11.08 - ndr)
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e
6 anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione,
nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle
aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5. Qualora la nomina
dei direttori generali suddetti competa ad organi statali, questi
ultimi provvedono alla destituzione su richiesta della regione o
della provincia autonoma. In caso di mancato adempimento degli
obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al
presente comma, è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello
Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8
agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. Il Governo
esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle
regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di
cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con
riferimento alla destituzione di cui al primo periodo del presente
comma.
(vedi ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 10.10.07,
ricorso per
questione di legittimità costituzionale del 15.10.07, sentenza
Corte costituzionale 5-14.11.08 - ndr)
8. Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al Ministro della
salute una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con
cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da parte della
stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma
2, e successivamente con cadenza annuale.
(vedi ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 15.10.07, sentenza
Corte costituzionale 5-14.11.08 - ndr)
9. Esclusivamente per l'attività clinica e diagnostica
ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività
istituzionale possono essere utilizzati anche per l'attività
libero-professionale intramuraria, garantendo la separazione delle
attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di
riscossione dei pagamenti.
(vedi ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 15.10.07, sentenza
Corte costituzionale 5-14.11.08 - ndr)
10. Le convenzioni di cui al comma 4, primo periodo, sono autorizzate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per il
periodo necessario al completamento, da parte delle aziende,
policlinici o istituti interessati, degli interventi strutturali
necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività
libero-professionale intramuraria e comunque non oltre il termine di
cui al comma 2, primo periodo.
(vedi ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 10.10.07,
ricorso per
questione di legittimità costituzionale del 15.10.07, sentenza
Corte costituzionale 5-14.11.08 - ndr)
11. Al Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o,
qualora esso non sia costituito, alla commissione paritetica di
sanitari di cui al comma 4 del presente articolo è anche affidato il
compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine
all'attività libero-professionale intramuraria.
(vedi ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 10.10.07,
ricorso per
questione di legittimità costituzionale del 15.10.07, sentenza
Corte costituzionale 5-14.11.08 - ndr)
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno
definire le modalità per garantire l'effettuazione, da parte dei
dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, delle
prestazioni liberoprofessionali che per la loro particolare tipologia
e modalità di erogazione esigono una specifica regolamentazione.
(vedi ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 15.10.07, sentenza
Corte costituzionale 5-14.11.08 - ndr)
13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge è attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione
dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei
meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come
previsto dall'articolo 15-quaterdecies del citato decreto legislativo
n. 502 del 1992.
(vedi ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 15.10.07, sentenza
Corte costituzionale 5-14.11.08 - ndr)
14. Dall'eventuale costituzione e dal funzionamento delle commissioni
paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11, nonchè dall'attuazione del
medesimo comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
(vedi ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 15.10.07, sentenza
Corte costituzionale 5-14.11.08 - ndr)