DMS 31.07.07 - articolo 2: Banca dati distribuzione diretta

Articolo 2 - Banca dati distribuzione diretta

(Decreto del Ministero della salute, 31 luglio 2007)

1. Nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario, è istituita la banca dati per il monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto. La realizzazione e la gestione di tale banca dati è affidata al Ministero della salute - Dipartimento della qualità - Direzione generale del Sistema informativo.

2. La suddetta banca dati è finalizzata alla raccolta delle informazioni relative alle prestazioni farmaceutiche, destinate al consumo al domicilio, erogate:

alla dimissione da ricovero o da visita specialistica, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo;

ai pazienti cronici soggetti a piani terapeutici o presi in carico;

ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale;

da parte delle farmacie convenzionate, pubbliche o private, per conto delle Aziende sanitarie locali.


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