DMS 31.07.07 - articolo 4: Modalità e tempi di trasmissione

Articolo 4 - Modalità e tempi di trasmissione

(Decreto del Ministero della salute, 31 luglio 2007)

1. Le trasmissioni devono essere effettuate via internet secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e nella documentazione tecnica disponibile sul sito internet del Ministero della salute (www.ministerosalute.it).

2. Le trasmissioni devono essere effettuate con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. Le trasmissioni relative a ciascun trimestre possono pervenire con invii mensili. Le rettifiche o le integrazioni ai dati trasmessi possono essere effettuate al più tardi entro due mesi successivi il trimestre di riferimento.
(vedi modifica introdotta dal DMDLSP 13.11.08 - allegato A - ndr)


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