(Decreto del Ministero della salute, 31 luglio 2007)
1. Le trasmissioni devono essere effettuate via internet secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e nella documentazione tecnica disponibile sul sito internet del Ministero della salute (www.ministerosalute.it).
2. Le trasmissioni devono essere effettuate con cadenza trimestrale
entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. Le
trasmissioni relative a ciascun trimestre possono pervenire con invii
mensili. Le rettifiche o le integrazioni ai dati trasmessi possono
essere effettuate al più tardi entro due mesi successivi il
trimestre di riferimento.
(vedi modifica introdotta dal DMDLSP
13.11.08 - allegato A - ndr)