DMS 31.07.07 - articolo 5: Flussi in uscita dalla Banca dati

Articolo 5 - Flussi in uscita dalla Banca dati

(Decreto del Ministero della salute, 31 luglio 2007)

1. Sono immediatamente autorizzati alla consultazione dei dati l'Agenzia italiana del farmaco, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze per le specifiche funzioni istituzionali.

2. Sono altresì autorizzate all'accesso ai dati di propria competenza le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
(vedi modifica introdotta dal DMDLSP 13.11.08 - allegato A - ndr)


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