(Decreto del Ministero della salute, 31 luglio 2007)
1. Sono immediatamente autorizzati alla consultazione dei dati l'Agenzia italiana del farmaco, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze per le specifiche funzioni istituzionali.
2. Sono altresì autorizzate all'accesso ai dati di propria
competenza le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
(vedi modifica introdotta dal DMDLSP
13.11.08 - allegato A - ndr)