(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 gennaio 2007)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero della salute adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2003, con il quale è stata anche determinata la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero della salute in considerazione della consistenza delle risorse umane trasferite alle regioni per lo svolgimento delle funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale, tra l'altro, è stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco, con attribuzione di compiti e funzioni in materia di politiche per il farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 48, comma 7, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, con cui sono state trasferite all'Agenzia italiana del farmaco le unità di personale già assegnate alla direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del medesimo Ministero;
Visto l'art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha sostituito il comma 9, dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia di assistenza sanitaria, che ha istituito una struttura tecnica interregionale con il compito di rappresentare la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario convenzionato con il servizio sanitario nazionale e nella composizione della quale fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza e designati dai relativi Ministri, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante norme sulla prevenzione dell'influenza aviaria, con il quale è stato istituito, presso il Ministero della salute, il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale;
Vista la proposta formulata dal Ministro della salute con nota n. GAB/3355-P/F5 del 15 aprile 2005, unitamente alla relazione tecnica allegata, come integrata e modificata con note n. DGPOB/II/291/P/FS del 3 gennaio 2006 e n. DGPOB/P-31539/F5 del 9 novembre 2006, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Atteso che, per il Ministero della salute, la dotazione organica complessiva vigente alla data del 1° gennaio 2005, come individuata in esecuzione dei numerosi provvedimenti in materia di organici sopra menzionati, è costituita dai seguenti contingenti di personale delle qualifiche dirigenziali, distinti in diciannove dirigenti di prima fascia, duecentodieci dirigenti di seconda fascia, del ruolo sanitario e non sanitario e trecentoquarantadue dirigenti delle professionalità sanitarie, nonchè del personale appartenente alle diverse posizioni delle aree funzionali A, B e C e, specificatamente, da centocinquantaquattro unità nella posizione economica C3, quattrocentosettantasette nella posizione economica C2, duecentonovantadue nella posizione economica C1, seicentosettantotto nella posizione economica B3, duecentoventinove nella posizione economica B2, centocinquantasette nella posizione economica B1 e centodiciassette nella posizione economica A1, per un totale complessivo di duemilaseicentosettantacinque unità;
Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale dell'amministrazione, come prospettata dal Ministro della salute, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con la conseguente diminuzione di centocinquantacinque unità rispetto alla consistenza organica preesistente;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale del Ministero della salute, in esecuzione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;
Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;
Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con foglio n. ACG/15/SAN/14929 del 28 dicembre 2006, in ordine alla proposta formulata dal Ministro della salute con la sopra citata nota, ai fini del raggiungimento del concerto, richiesto dall'art. 1, comma 93, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonchè l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Decreta: