CPR-SRP 30.10.07 - articolo 1: Mansioni a rischio

Articolo 1 - Mansioni a rischio

(Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvedimento 30 ottobre 2007)

1. Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumitā e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attivitā di trasporto, anche quelle individuate nell'allegato I, che forma parte integrante della presente intesa. Per tali mansioni č obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre l994, n. 626.

2. In relazione alla peculiaritā dei compiti istituzionali e delle esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni al personale, delle ferrovie e di altri servizi di trasporto previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, delle Forze armate, di polizia, degli altri corpi armati e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneitā fisica, psichica e attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla presente intesa.


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