(Legge n° 222, 29 novembre 2007 - testo coordinato del decreto-legge n° 159/07)
1. All'articolo 1193 del codice della navigazione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma".