Articolo 9 -
Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario
(Convertito, senza modificazioni, dalla legge
178/02, cui si rimanda per la consultazione del testo dell'articolo
9 - ndr)
(Decreto-legge n° 138, 8 luglio 2002)
1. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, è abrogato.
2. Il Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, provvede annualmente, e per l'anno corrente entro il 30 settembre 2002, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.
3. La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma 2 è effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili vigenti di finanza pubblica, nonchè, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.
4. Il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.
5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è sostituito dal seguente:
«1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi,
nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di
rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono
rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla
concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto
disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di
apposite direttive definite dalla regione; tale disposizione non si
applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo.».
(modificato dall'articolo
48, comma 31, del decreto-legge 269/03 - ndr)