(Legge n° 326, 24 novembre 2003 - testo coordinato del DL 269/03)
1. Al fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari
da parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali,
le maggiori entrate corrispondenti all'IVA gravante sui servizi,
originariamente prodotti all'interno delle predette aziende, e da
esse affidati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, a soggetti esterni all'amministrazione affluiscono
ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze. Sono, comunque, preliminarmente detratte le quote
dell'imposta spettanti all'Unione europea, nonchè quelle attribuite
alle Regioni, a decorrere, per le Regioni a statuto ordinario, dalla
definitiva determinazione dell'aliquota di compartecipazione
regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ed alle province
autonome di Trento e Bolzano. Le procedure e le modalità per
l'attuazione del presente comma nonchè per la ripartizione del fondo
sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano.
(modificato dall'articolo
3, comma 107, della legge 350/03 - ndr)
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24 milioni di euro per l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.