(Legge n° 326, 24 novembre 2003 - testo coordinato del DL 269/03)
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «č prorogato di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «č prorogato di tre anni».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.