DPCM 23.11.07 - premessa

Questi pixel possono essere
suoi!

 

  Premessa

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 novembre 2007)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche;

Visto il comma 800 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)»;

Visto il proprio decreto 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2005, come modificato dal decreto 21 gennaio 2006;

Considerato che, ai sensi del citato comma 800 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, occorre definire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità per lo svolgimento di attività professionale esterna da parte dei consiglieri e referendari medici in servizio presso l'Ufficio del medico competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto pertanto di dover procedere a dare attuazione alla suddetta norma di legge, anche in considerazione della necessità di assicurare al personale medico in questione la migliore valorizzazione delle competenze acquisite ed il costante aggiornamento professionale;

Decreta:


articolo successivo