(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 novembre 2007)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche;
Visto il comma 800 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)»;
Visto il proprio decreto 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2005, come modificato dal decreto 21 gennaio 2006;
Considerato che, ai sensi del citato comma 800 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, occorre definire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità per lo svolgimento di attività professionale esterna da parte dei consiglieri e referendari medici in servizio presso l'Ufficio del medico competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto pertanto di dover procedere a dare attuazione alla suddetta norma di legge, anche in considerazione della necessità di assicurare al personale medico in questione la migliore valorizzazione delle competenze acquisite ed il costante aggiornamento professionale;
Decreta: