(abrogato dal articolo 35, comma 15 del DL 207/08 come convertito dalla legge 14/09 - ndr)
(Legge n° 31, 28 febbraio 2008)
1. È prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo
10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n 219, per
la predisposizione, con decreto del Ministero della salute, di una rete nazionale
di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per
incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicalr ai
fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del
cordone
ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni
e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale
sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e
previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di
necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al presente
articolo, il Ministro della salute, con
il decreto di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e
controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze.
(modificato dall'articolo 7 del
decreto-legge n. 113/08 - ndr)