(modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 106/09 - ndr)
(Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008)
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori, nonchè di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e
irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e),
gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche
secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di
sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino
l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per
cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche
gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonchè in caso di
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato
decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione
del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono
quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di
sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al
Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva
competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo
alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata
sospensione nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non
superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai
provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
(modificato dall'articolo 41,
comma 11, del decreto-legge 112/08 - ndr)
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
(modificata dall'articolo 41, comma 12, del decreto-legge 112/08 - ndr)c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.