(convertito, con modificazioni, dalla legge 133/08 - ndr)
(Decreto-legge n° 112, 25 giugno 2008)
1. L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, č abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di verificazione prima e verificazione periodica degli strumenti metrici.
2. Presso ciascun comune č individuato un responsabile delle attivitā finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformitā dei prodotti e strumenti di misura giā svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attivitā delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.