Decreto-legge 112/08 - articolo 56: Disposizioni transitorie

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  Articolo 56 - Disposizioni transitorie

(convertito, con modificazioni, dalla legge 133/08 - ndr)

(Decreto-legge n° 112, 25 giugno 2008)

1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.


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