Decreto-legge 112/08 - articolo 73: Part time

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  Articolo 73 - Part time

(convertito, con modificazioni, dalla legge 133/08 - ndr)

(Decreto-legge n° 112, 25 giugno 2008)

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa dall'amministrazione»;

b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite da «pregiudizio»;

c) al secondo periodo le parole da: «può con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;

b) dopo le parole predetti risparmi, le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.»;

c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttività individuale e collettiva» sono soppresse.


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