(convertito, con modificazioni, dalla legge 133/08 - ndr)
(Decreto-legge n° 112, 25 giugno 2008)
1. Le Autoritą indipendenti, in attesa della emanazione della specifica disciplina di riforma di cui all'articolo 3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia di personale in base ai principi di contenimento della relativa spesa desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo allo scopo, appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more delle attivitą di verifica dei predetti piani, da completarsi entro i quarantacinque giorni successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze istruttorie, č fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
2. Presso le stesse Autoritą il trattamento economico del personale gią interessato dalle procedure di cui all'articolo 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 č determinato al livello iniziale e senza riconoscimento dell'anzianitą di servizio maturata nei contratti a termine o di specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione di un assegno «ad personam», riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito e quello spettante all'atto del passaggio in ruolo.