Direttiva PCM 28.11.08 - premessa

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  Premessa

(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 28 novembre 2008)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale», con particolare riguardo all'art. 45, che riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera a);

Visto il decreto del Ministro della Sanità 29 gennaio 1992, recante «Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persone handicappate»;

Visto l'atto d'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, con cui sono state approvate le linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1994, recante «Approvazione del Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1994/1996»;

Viste le «Linee guida sugli istituti e centri per il recupero e la riabilitazione funzionale» adottate dal Ministero della Sanità in data 5 aprile 1994;

Visto il decreto del Ministro della Sanità 22 luglio 1996, concernente le «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe»;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la Raccomandazione R (92) 6 del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa;

Viste le «Linee Guida per le attività di Riabilitazione» di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano del 7 maggio 1998 (repertorio atti n. 457) nonchè le «Linee guida per l'organizzazione di un sistema integrato di assistenza ai pazienti con mielolesioni e/o cerebrolesioni» di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano in data 4 aprile 2002, repertorio atti n. 1427;

Considerato che il Ministero della Salute, con nota del 30 dicembre 2003, ha comunicato le proprie valutazioni, rilevando che il documento assolve a una funzione di razionalizzazione delle strutture per il miglioramento dell'assistenza ai Pazienti con lesione midollare senza tuttavia innovare in alcun modo sui previgenti «Livelli Essenziali di Assistenza» di cui al DPCM del 29 novembre 2001 e successive integrazioni e che lo stesso non è suscettibile di determinare alcun onere aggiuntivo di spesa, limitandosi ad individuare particolari modalità operative di tale tipologia di assistenza specializzata, tra l'altro già attuata in diverse Regioni, nel rispetto dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 e 2003;

Visto il Documento approvato nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano in data 29 aprile 2004 (repertorio atti n. 1967), concernente l'accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante: Linee Guida per le Unità Spinali Unipolari;

Visto il Piano sanitario nazionale 2003-2005 che, ai punti 3.3 e 3.4, prevede, rispettivamente, misure preventive per ridurre gli esiti derivanti da incidenti stradali e in ambienti sociali e sul lavoro, nonchè misure riabilitative per gravi traumi al midollo spinale;

Visto il Piano nazionale delle prevenzioni 2005-2007, il quale, al punto 2.3, prevede misure di prevenzione in ordine alle principali cause di mortalità e di disabilità nell'ambito degli incidenti stradali e domestici;

Ritenuta l'opportunità di promuovere una giornata orientata a focalizzare l'attenzione sulla realtà in cui vivono le persone che hanno subito una lesione al midollo spinale, le gravi conseguenze che ne derivano e la necessità di stimolare e sostenere tutte le azioni utili al miglioramento delle attività di ricerca;

Considerato che la Federazione Associazioni Italiane Para tetraplegici - FAIP, operante su tutto il territorio Nazionale in rappresentanza delle 24 Associazioni regionali delle persone con lesione al midollo spinale, ha fatto pervenire formale richiesta per l'indizione della «Giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale» per il giorno 4 aprile di ogni anno;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2008;

Considerata la necessità di apportare modifiche al testo della citata direttiva del 15 aprile 2008;

Su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Emana

la seguente direttiva:


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