DPCM 23.03.09 - premessa

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  Premessa

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 20 marzo 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del regime dì tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista;

Visto l'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997 anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilatticì sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali;

Visto, in particolare, il comma 8 del citato art. 77-quater che ha previsto l'apertura di nuove contabilità speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilità speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento;

Considerato che il predetto comma 8 prevede che, previa richiesta delle regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilità speciali;

Considerato che la regione Puglia con nota n. 01/1265/GAB del 6 febbraio 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per un totale complessivo di 491,6 milioni di euro, pari all'ottanta per cento delle giacenze al 31 dicembre 2008;

Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla citata nota della regione Puglia, riferita alle Aziende sanitarie Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, all'Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico, all'Azienda Ospedali Riuniti, all'Istituto Tumori «Giovanni Paolo II» e all'Ente ospedaliero «Saverio de Bellis», emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga;

Ritenuta l'opportunità di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alle strutture sanitarie della regione Puglia correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dai rispettivi Istituti tesorieri;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze a favore della concessione della deroga;

Decreta:


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