(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 luglio 2009)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumitą, derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e politiche sociali in data 21 maggio 2009, recante «Misure urgenti in materia di profilassi e terapia dell'influenza A (H1N1);
Preso atto che, in seguito alla insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus influenzale A (H1N1) in pił aree del mondo, l'Organizzazione mondiale della sanitą l'11 giugno 2009 ha portato il livello di allerta pandemico dalla fase 5 alla fase 6, la pił elevata e mai dichiarata precedentemente, corrispondente a «pandemia influenzale in atto»;
Ritenuto necessario mettere in atto misure idonee a mitigare l'impatto derivante dalla diffusione in Italia della pandemia influenzale da nuovo virus A (H1N1), tenuto conto delle indicazioni provenienti dell'Organizzazione Mondiale della Sanitą e del Piano Pandemico Nazionale;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone: