(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 dicembre 2010)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, concernente l'individuazione delle unitā previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Visto in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista;
Visto l'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali;
Visto in particolare, il comma 8, dell'art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto l'apertura di nuove contabilitā speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilitā speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilitā speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento;
Considerato che il comma 8, dell'art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che, su richiesta delle Regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilitā speciali;
Considerato che la provincia autonoma di Bolzano con nota n. 1403/405744 del 16 luglio 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per l'importo di euro 21.250.882,00, pari al cento per cento della somma al 31 dicembre 2008, relativamente all'Azienda sanitaria Alto Adige;
Vista la nota n. 1403/551080 del 1° ottobre 2009, di integrazione della nota n. 1403/405744 dei 16 luglio 2009;
Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della provincia autonoma di Bolzano n. 1403/551080 del 1° ottobre 2009, riferita all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga;
Ritenuta l'opportunitā di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alla struttura sanitaria della provincia autonoma di Bolzano correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dall'Istituto tesoriere;
Vista la nota in data 3 novembre 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di deroga al predetto limite per l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige;
Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri č stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta: