(Ordinanza del Ministero della Salute, 19 maggio 2010)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che, condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidità, rendono necessario intervenire con tempestività su tutto il territorio nazionale al fine di attivare adeguati interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie più esposte ed, in particolare, delle persone anziane che versano in condizioni di difficoltà fisiche, socioeconomiche o in solitudine;
Considerato che, le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano un maggiore impatto sulla mortalità e che l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni individuali alla salute delle persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti che, per età, caratteristiche sanitarie e sociali, sono maggiormente suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore e sulla offerta attiva a tali soggetti a rischio elevato, delle attività e dei servizi sanitari e sociali, disponibili sul territorio;
Ravvisata la necessità di disporre con sufficiente anticipo, rispetto al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee informazioni sanitarie e sociali sulle caratteristiche di suscettibilità agli effetti nocivi delle ondate di calore, per costruire, aggiornare ed utilizzare anagrafi regionali e locali della «popolazione fragile»;
Considerata la necessità di valutare continuamente gli effetti sulla salute delle ondate di calore e l'efficacia degli interventi di prevenzione messi in atto, attraverso l'attivazione di validi sistemi di sorveglianza epidemiologica, al fine di aggiornare costantemente i programmi d'intervento;
Ritenuta la necessità che i servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali si avvalgano della facoltà di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi comunali della popolazione residente, per la predetta finalità di pubblica utilità, elenchi di tutte le persone di età pari o superiore ad anni sessantacinque, senza acquisire il loro consenso ai sensi degli articoli 18, comma 4 e 19, comma 3, del sopracitato codice in materia di protezione dei dati personali;
Rilevato che, le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto, sono individuate come attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b), del sopraccitato codice in materia di protezione dei dati personali;
Tenuto conto che, questo Ministero ha elaborato, aggiornato e diffuso apposite linee guida per promuovere la messa a punto di piani locali di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla salute delle ondate di calore;
Considerato che, a tal fine, si rende indispensabile e urgente effettuare con immediatezza una iniziativa straordinaria e organica allo scopo di conoscere l'esatta entità, quantitativa e qualitativa dei soggetti beneficiari degli interventi medesimi;
Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza per provvedere nei termini indicati;
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