Ordinanza MS 30.06.10 - premessa

  Premessa

(Ordinanza del Ministero della Salute, 30 giugno 2010)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Tenuto conto che ogni attività, comunque denominata, che può avere effetti diretti sulla salute, può essere svolta solo da operatori in possesso di adeguata e comprovata preparazione e competenza;

Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare, lungo i litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti;

Considerato che, nell'esecuzione dell'attività di cui trattasi, l'igiene personale dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle mani è fondamentale per prevenire la trasmissione di infezioni cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi;

Considerato, altresì, che nell'attività in questione vengono spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la cui composizione e la cui origine non sono note e che potrebbero generale fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonchè altre affezioni cutanee;

Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che il particolare contesto in cui detta attività si svolge non garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche, nè l'erogazione della prestazione in ambiente appropriato;

Ritenuta sussistente la necessità e l'urgenza di adottare - limitatamente alla stagione balneare in corso - disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

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