P.Q.M.

(TAR del Lazio - 256 - 5 maggio 2008)

Accoglie in parte il ricorso proposto dalla S.r.l. Laboratorio analisi cliniche XY meglio specificato in epigrafe e per l'effetto annulla il d.m. salute 12 settembre 2006 in parte qua nonchè la delibera di giunta regionale della Calabria n. 169 dell'8 marzo 2007 e la nota protocollo 000794 del 21 marzo 2007 dell'AUSL di Crotone n. 5 nella parte in cui recepiscono le tariffe di cui al d.m. salute 12 settembre 2006;

Dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno; Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296/2006 per contrasto con gli artt. 24 e 113, 32, 41, 97 e 117 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della segreteria, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale e che il presente atto sia notificato alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Giunta regionale Calabria, e sia comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio del 17 ottobre e del 14 novembre 2007.

Il Presidente: Di Giuseppe

Il consigliere estensore: Sandulli