Decreto Legislativo 124/98 - articolo 1
Articolo 1 - Finalita' e criteri generali
(Decreto Legislativo n°124, 29 aprile
1998)
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai
servizi alla totalita' dei propri assistiti, senza distinzioni individuali o sociali.
Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi posti a
carico del Servizio sanitario nazionale sono individuate le prestazioni la cui fruizione
e' subordinata al pagamento diretto da parte dell'assistito di una quota limitata di
spesa, finalizzata a promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. La
partecipazione e' strutturata in modo da evitare l'uso inappropriato dei diversi regimi di
erogazione dei servizi e delle prestazioni.
2. In armonia con i principi e le finalita' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, il presente decreto fissa i criteri, gli ambiti e le modalita' di applicazione del
sistema di partecipazione al costo delle prestazioni, nonche' i criteri di esenzione dalla
stessa per i singoli assistiti in relazione alla situazione economica del nucleo familiare
e alle condizioni di malattia.
(modificato dall'articolo
84, comma 2, della legge 388/00 - ndr)
3. Nel rispetto del principio della sostenibilita' economica della spesa associata al
consumo di prestazioni sanitarie soggette a partecipazione, e' riconosciuta agli assistiti
l'esenzione dalla partecipazione in relazione a:
- a) la situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo
4;
- b) la presenza di specifiche condizioni di malattia, limitatamente alle prestazioni
connesse, ai sensi dell'articolo 5.
(modificato dall'articolo
84, comma 2, della legge 388/00 - ndr)
4. Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di provata
efficacia, di garantire l'accesso all'assistenza sanitaria di base, nonche' di assicurare
il ricorso all'assistenza ospedaliera ogniqualvolta il trattamento in regime di ricovero
ordinario risulti appropriato rispetto alle specifiche condizioni di salute, sono escluse
dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico
dell'assistito al momento della fruizione:
- a) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di
assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e
prevenzione collettiva realizzati in attuazione del piano sanitario nazionale, dei piani
sanitari regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della regione;
- b) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di
assistenza specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per
legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche, nonche' quelle
finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge;
- c) le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta;
- d) i trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in regime ordinario, ivi
inclusi i ricoveri di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, e le prestazioni
strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate
dalla medesima struttura, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
5. Restano altresi' escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni erogate a
fronte di condizioni di interesse sociale, finalizzate a:
- a) la tutela della maternita', limitatamente alle prestazioni definite dal decreto del Ministro della sanita' del 6 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, da aggiornare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita'
e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
- b) la prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV, limitatamente all'accertamento
dello stato di infezione, in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con
comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione;
- c) la promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle
prestazioni connesse all'attivita' di donazione;
- d) la tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge
25 febbraio 1992, n. 210, limitatamente alle prestazioni ivi indicate;
- e) i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' quelli previsti da programmi approvati con atti
formali delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia.
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