DMS 11.2.97 - articolo 2

 

Articolo 2

(Decreto Ministro della Sanità, 11 febbraio 1997)

1. Qualora il medico curante ritenga opportuno sottoporre un proprio paziente al trattamento terapeutico con un medicinale, regolarmente autorizzato in un Paese estero ma non autorizzato all'immissione in commercio in Italia, e' tenuto ad inviare al Ministero della sanita' - Ufficio di sanita' marittima, aerea, di confine e di dogana interna, nonche' al corrispondente ufficio doganale, ove sono espletate le formalita' di importazione, la seguente documentazione ai fini dell'importazione in Italia del medicinale medesimo:

1-bis (introdotto dall'articolo 1 del DMS 31.01.06 - ndr)


articolo precedente // articolo successivo