DMS 11.2.97 - articolo 3

 

Articolo 3

(Decreto Ministro della Sanità, 11 febbraio 1997)

1. La dogana ove sono espletate le formalita' di importazione, acqusito il parere favorevole del Ministero della sanita' - Ufficio di sanita' marittima, aerea, di confine e di dogana interna, consente l'importazione nel territorio nazionale del quantitativo del medicinale di cui all'art. 2, proveniente da Paese non appartenente all'Unione europea. Se il medicinale proviene da altro Paese dell'Unione europea l'importazione del prodotto nel territorio nazionale e' consentita previo rilascio di nulla osta da parte del competente Ufficio di sanita' marittima, aerea, di confine o di dogana interna.


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