DMS 11.2.97 - articolo 4

 

Articolo 4

(Decreto Ministro della Sanità, 11 febbraio 1997)

1. Gli uffici di sanita' marittima, aerea, di confine e di dogana interna del Ministero della sanita' comunicano ogni tre mesi al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero medesimo l'elenco dei medicinali ed i relativi quantitativi riferiti al numero di pazienti importati in territorio nazionale ai sensi dell'art. 3.


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