(Commissione unica del farmaco, provvedimento 7 agosto 1998)
LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, lettera H, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;
Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, relativo alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel quale sono state previste anche le ((note relative alla prescrizione e modalita' di controllo delle confezioni riclassificate)), modificate ed integrate con successivi provvedimenti;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro, che ((...la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco...));
Ritenuto di dover provvedere, alla luce delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla revisione delle note sopracitate;
Viste le deliberazioni assunte dalla Commissione unica del farmaco in data 28 aprile, 24 giugno e 29 luglio 1998;
Dispone