(Legge n°39, 26 febbraio 1999)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un
programma su base nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia
autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di una o più
strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte
dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente
per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure
finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro
familiari. Le suddette strutture dovranno essere realizzate prioritariamente
attraverso l'adeguamento e la riconversione di strutture, di proprietà di aziende
sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero di
strutture che si siano rese disponibili in conseguenza della ristrutturazione della rete
ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive modificazioni.
(Dichiara l'illegittimità
costituzionale nella parte in cui si applica alle
Province autonome di Trento e Bolzano - Corte
Costituzionale, sentenza 5 - 20 luglio 2001)
2. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad integrazione di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, sono stabiliti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1 nonchè le modalità di verifica dei risultati.
3. Le regioni e le province autonome presentano al
Ministero della sanità, nei termini e con le modalità previste nel decreto ministeriale
di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per l'attivazione
o la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e
tali da assicurare l'integrazione delle nuove strutture e dell'assistenza domiciliare con
le altre attività di assistenza sanitaria erogate nell'ambito della regione o della
provincia. A tali progetti deve essere allegato un piano della regione o della provincia
autonoma che assicuri l'integrazione dell'attività delle strutture con le altre attività
di assistenza ai pazienti indicati nel comma 1, erogate nell'ambito della
regione o della provincia autonoma. Il contributo finanziario a carico del bilancio dello
Stato per la realizzazione del programma di cui al comma 1 non può superare l'importo di
lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire
53.532 milioni per l'anno 2000.
(Dichiara l'illegittimità
costituzionale nella parte in cui si applica alle
Province autonome di Trento e Bolzano - Corte
Costituzionale, sentenza 5 - 20 luglio 2001)
4. Il Ministero della sanità valuta i progetti di cui al comma
3 ed i piani ad essi allegati secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del
programma. La congruità dei progetti e dei piani ai criteri stabiliti consente alla
regione di accedere al finanziamento del Ministero della sanità per il raggiungimento
dell'obiettivo di cui al comma 1.
(Dichiara l'illegittimità
costituzionale nella parte in cui si applica alle
Province autonome di Trento e Bolzano - Corte
Costituzionale, sentenza 5 - 20 luglio 2001)
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, determinati in lire 155.895 milioni, lire 100.616 milioni e lire 53.532 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
6. Alle regioni sono attribuite, in ragione della quota capitaria prevista dal Piano sanitario nazionale, somme per complessivi 150 miliardi di lire, da destinare all'assistenza domiciliare, con particolare riferimento ai pazienti in fase critica. Alla ripartizione del predetto importo si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità destinato alla formazione specialistica dei medici.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.