Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta
giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il
parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o
psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o
sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni
di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito
ai
sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una
struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
NDR: la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo (ordinanza 7-15 marzo 1996, n. 76 - G.U. 20 marzo 1996, n. 12, Serie speciale; vedi anche ordinanza 20 giugno - 19 luglio 2012 )