Articolo 6
(questione di legittimità costituzionale, ordinanza
del tribunale di Udine del 21.07.03; Corte Costituzionale, ordinanza
17-26.11.04 - ndr)
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.