(Legge n°362, 14 ottobre 1999)
1. A decorrere dall'anno 1999, per le finalità di prevenzione e cura
della fibrosi cistica di cui alla legge 23 dicembre 1993, n.
548, è autorizzato a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente il
finanziamento di lire 8.500.000.000 annue, quale
quota a destinazione vincolata da ripartire tra le regioni in base alle disposizioni
dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n.
548 del 1993. A tal fine il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è integrato in
misura pari a lire 8.500.000.000 annue a
decorrere dall'anno 1999.
2. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, è
soppresso.
3. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche
a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel
periodo di vigenza della legge 30 luglio
1959, n.695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unità
sanitaria locale competente, entro il
termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I soggetti interessati ad ottenere il beneficio di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 25 luglio 1997, n. 238, presentano
le relative domande alla azienda unità sanitaria locale competente.
5. Per la prosecuzione del programma di cooperazione tra l'Italia e gli Stati Uniti
d'America di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 1987, n. 531, è autorizzata la
spesa di lire 4.000.000.000 annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a lire 43.600.000.000 per
l'anno 1999, a lire 43.700.000.000
per l'anno 2000 ed a lire 43.800.000.000 a decorrere dall'anno 2001, agli oneri derivanti
dal comma 3, pari a lire
6.500.000.000 per l'anno 1999 ed a lire 600.000.000 annue a decorrere dall'anno 2000,
nonchè agli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 5, pari a lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999,
2000 e 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando quanto a lire
54.100.000.000 per l'anno 1999, a lire
48.300.000.000 per l'anno 2000 e a lire 48.400.000.000 per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero della sanità.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.