Decreto Legislativo 368/99 - articolo 26
Articolo 26
(Decreto Legislativo n°368, 17
agosto 1999)
1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività
didattiche pratiche e attività didattiche teoriche. La formazione prevede un totale
complessivo di almeno 3.000 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura
pratica. Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento ed i
programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione vengono
definiti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.
(valutazione da parte della Corte Costituzionale, sentenza
3 del 14.12.01 - sostituito dall'articolo
9, comma 1, lettera l), sub 1) del decreto legislativo 277/03 - ndr)
2. Il corso prevede:
(
- a) un periodo di formazione in medicina clinica e medicina di
laboratorio, articolato in almeno cinque mesi effettuato presso strutture ospedaliere,
pubbliche o equiparate, individuate a tale scopo dalla regione, nonchè in centri di cure
primarie quali day-hospital e ambulatori delle aziende unità sanitarie locali, con
attribuzione alle stesse della responsabilità della formazione. Il periodo comprende
un'attività clinica guidata ed un'attività di partecipazione a seminari su argomenti di
metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina
di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica;
- b) un periodo di formazione in chirurgia generale, articolato in almeno due mesi,
effettuato sempre presso le strutture indicate alla lettera a),
comprendente: attività clinica guidata ed attività di partecipazione a seminari su
metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza;
- c) un periodo di formazione nei dipartimenti materno-infantili, articolato in almeno due
mesi, effettuato sempre nelle strutture indicate alla lettera a) e
nelle strutture territoriali comprendenti: attività clinica guidata ed attività di
partecipazione a seminari di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria
infantile, pediatria preventiva;
- d) un periodo di formazione, articolato in sei mesi, effettuato presso un ambulatorio di
un medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale,
comprendente attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare; ovvero qualora non sia
reperibile un numero adeguato di medici convenzionati all'uopo disponibili, il predetto
periodo di formazione può effettuarsi anche in parte presso le strutture di cui alla lettera a);
- e) un periodo di formazione, articolata in almeno quattro mesi, effettuato presso
strutture di base dell'unità sanitaria locale sul territorio con il coordinamento del
responsabile delle unità operative, comprendente attività pratica guidata presso
distretti, consultori, ambulatori e laboratori, attività di partecipazione a seminari in
medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi;
- f) un periodo di formazione in ostetricia e ginecologia, con attività clinica guidata
ed attività di partecipazione a seminari, articolato in almeno un mese effettuato presso
le strutture indicate alla lettera a).
(valutazione da parte della Corte Costituzionale, sentenza
3 del 14.12.01; modificato dall'articolo
9, comma 1, lettera l), sub 2) del decreto legislativo 277/03 - ndr)
(inserito il comma 2-bis dall'articolo
9, comma 1, lettera l), sub 3) del decreto legislativo 277/03 - ndr)
3. Le strutture ospedaliere e le strutture distrettuali ed i
dipartimenti ove si svolge la formazione di cui al comma 2 sono
quelli individuati a tal fine con decreto del Ministro della sanità, su proposta delle
regioni o province autonome.
(valutazione da parte della Corte Costituzionale, sentenza
3 del 14.12.01; soppresso dall'articolo
9, comma 1, lettera l), sub 4) del decreto legislativo 277/03 - ndr)
4. Le attività pratiche sono costituite da periodi svolti in pronto soccorso,
ambulatori, day-hospital, oltre che presso gli ambulatori di medici di medicina generale
accreditati ai sensi del comma 3 e caratterizzati didatticamente da un'attività clinica
guidata.
(modificato dall'articolo
9, comma 1, lettera l), sub 5) del decreto legislativo 277/03 - ndr)
5. Il corso inizia obbligatoriamente il 1 novembre e si conclude, compreso lo
svolgimento dell'esame finale, entro il 31 ottobre del biennio successivo. La formazione
non può concludersi prima del 30 settembre del secondo anno.
(sostituito dall'articolo
9, comma 1, lettera l), sub 6) del decreto legislativo 277/03 - ndr)
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