Decreto Legislativo 368/99 - articolo 26

 

Articolo 26

(Decreto Legislativo n°368, 17 agosto 1999)

1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche. La formazione prevede un totale complessivo di almeno 3.000 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica. Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento ed i programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione vengono definiti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.
(valutazione da parte della Corte Costituzionale, sentenza 3 del 14.12.01 - sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera l), sub 1) del decreto legislativo 277/03 - ndr)

2. Il corso prevede:
(

(valutazione da parte della Corte Costituzionale, sentenza 3 del 14.12.01; modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera l), sub 2) del decreto legislativo 277/03 - ndr)

(inserito il comma 2-bis dall'articolo 9, comma 1, lettera l), sub 3) del decreto legislativo 277/03 - ndr)

3. Le strutture ospedaliere e le strutture distrettuali ed i dipartimenti ove si svolge la formazione di cui al comma 2 sono quelli individuati a tal fine con decreto del Ministro della sanità, su proposta delle regioni o province autonome.
(valutazione da parte della Corte Costituzionale, sentenza 3 del 14.12.01; soppresso dall'articolo 9, comma 1, lettera l), sub 4) del decreto legislativo 277/03 - ndr)

4. Le attività pratiche sono costituite da periodi svolti in pronto soccorso, ambulatori, day-hospital, oltre che presso gli ambulatori di medici di medicina generale accreditati ai sensi del comma 3 e caratterizzati didatticamente da un'attività clinica guidata.
(modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera l), sub 5) del decreto legislativo 277/03 - ndr)

5. Il corso inizia obbligatoriamente il 1 novembre e si conclude, compreso lo svolgimento dell'esame finale, entro il 31 ottobre del biennio successivo. La formazione non può concludersi prima del 30 settembre del secondo anno.
(sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera l), sub 6) del decreto legislativo 277/03 - ndr)


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