(Decreto Legislativo n°368, 17 agosto 1999)
1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.
2. Il trattamento economico è determinato, ogni tre anni, con il decreto di cui all'articolo 35, comma 1, nei limiti dei fondi previsti dall'articolo 6,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e delle quote del Fondo sanitario nazionale
destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti.
(abrogato dall'articolo
1, comma 300, lettera b), sub 1), della legge 266/05 - ndr)
3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le
specializzazioni e per tutta la durata del corso di specializzazione, e da una parte
variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno
di corso.
(modificato dall'articolo
1, comma 300, lettera b), sub 2), della legge 266/05,
dall'articolo
21, comma 2 del decreto-legge 104/13 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 1, comma 336, della legge 207/24 - ndr)
4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 1, comma 300, lettera b), sub 3), della legge 266/05 - ndr)