Decreto Legislativo 368/99 - articolo 43
Articolo 43
(Decreto Legislativo n°368, 17
agosto 1999)
1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica è istituito l'Osservatorio nazionale della formazione medica
specialistica con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle
strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di
verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le
compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonchè definire i
criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle
indicazioni dell'Unione europea. Ai fini della determinazione dei requisiti di idoneità
della rete formativa si tiene conto:
- a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e
lo studio dei medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla
lettura professionale nazionale e internazionale;
- b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti per un addestramento
completo alla professione;
- c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si
svolge la formazione;
- d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio
formativo multidisciplinare;
- e) della sussistenza di un sistemia di controllo di qualità delle prestazioni
professionali;
- f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specialistica di
cui all'articolo 38, comma 1.
2. L'accreditamento delle singole strutture è disposto, su proposta dell'Osservatorio
di cui al comma 1, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. L'Osservatorio nazionale è composto da:
- a) tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
- b) tre rappresentanti del Ministero della sanità;
- c) tre presidi della facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza
permanente dei rettori;
- d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- e) tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti
iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Fino alla data dell'elezione
dei rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte dell'Osservatorio tre medici
in formazione specialistica nominati, su designazione delle associazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della sanità, d'intesa con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna
delle tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di specializzazione.
4. Il presidente dell'Osservatorio è nominato d'intesa fra il Ministro della sanità
ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. L'Osservazione propone ai Ministri della sanità e dell'università, ricerca
scientifica e tecnologica le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto
previsto al comma 1.
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