(Legge n° 641, 20 dicembre 1996)
1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio
1992, n. 210, è sostituito dal seguente:
"Art. 2.
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno,
reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B
allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8
della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro
emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base
del tasso di inflazione programmato.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente
all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica
funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno
del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi
dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità
integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del
costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso
in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il
periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento
dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella
misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi
del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi
legali e rivalutazione monetaria.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente
legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno
reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai
fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i
seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli
minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al
presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta
non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.
4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai
genitori o a chi esercita la potestà parentale.
5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla
spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, nonchè dal pagamento della quota
fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata
legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la
cura delle patologie previste dalla presente legge.
6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che
risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonchè al figlio
contagiato durante la gestazione.
7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle
quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta
ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito
dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50
per cento di quello previsto ai commi 1 e 2
(valutazione da parte della Corte Costituzionale, sentenza
del 25.02.02-06.03.02 - ndr)".
2. In attesa di una nuova e più completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 91 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
4. Il comma 1 dell'articolo 3 della
legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:
" 1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1,
comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine
perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali
o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in
cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto
risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede all'istruttoria delle
domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla
base di direttive del Ministero della sanità".
5. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, per l'ulteriore invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dal comma 4.
6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "Ministro della sanità" sono inserite le seguenti: ", tramite la USL territorialmente competente,".