Decreto legislativo 38/00 - articolo 14

 

Articolo 14 - Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa

(Decreto Legislativo n°38, 23 febbraio 2000)

1. Al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, il consiglio di amministrazione dell'INAIL può adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL. ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni.


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